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NORME PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA DEL C.S.I.
Titolo Primo
L’ATTIVITA’ SPORTIVA NEL C.S.I.
Art. 1
Tutela sanitaria nell’attività istituzionale del C.S.I.
Ai sensi del D.M. 18/02/1982 (G.U. n. 63 05/03/1982), in ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa certificazione medica, l’attività istituzionale del C.S.I.:
è considerata come agonistica quella riservata ad atleti di 15 anni compiuti
è considerata come non agonistica quella riservata ad atleti che non abbiano compiuto ancora 15 anni
L’attività riservata a categorie che comprendono atleti sia al di sotto che al di sopra dei 15 anni va sempre considerata come agonistica.
La responsabilità civile e penale, per eventuali inadempienze, sarà esclusivamente del Presidente della società.
Titolo Secondo
LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE DEL C.S.I.
Art. 2
Diritto alla partecipazione
Tutte le società sportive devono essere affiliate al C.S.I. per avere il diritto di partecipare, coi propri atleti in regola con il tesseramento e in possesso dei requisiti richiesti, alle attività sportive del C.S.I.
Art. 3
Società partecipanti con più squadre nella stessa categoria
Le società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi compresi eventuali fasi regionali o nazionali.
Art. 4
Atleti, Dirigenti e Tecnici squalificati
Non possono partecipare alle attività sportive né svolgere ruoli nel corso delle stesse i tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) squalificati o sospesi, secondo quanto previsto dai relativi articoli del Regolamento Nazionale di Giustizia Sportiva.
Per quanto riguarda le squalifiche, superiori ai sei mesi, comminate da una Federazione Sportiva Nazionale o da altro Ente di Promozione Sportiva, le stesse hanno efficacia anche nell’attività del C.S.I.
Non sono ammessi calciatori tesserati F.I.G.C. salvo che non siano mai scesi in campo nella stagione in corso ( neanche inseriti in distinta ) ed abbiano ottenuto dalla società di appartenenza un nulla-osta che lo attesti.
Per atleti di altre discipline si rimanda ai regolamenti Tecnici specifici.
Titolo terzo
L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE
Art. 5
Iscrizione alle attività
Per potere partecipare alle attività sportive organizzate dal C.S.I., le Società devono aderire alle stesse mediante l’iscrizione la quale va effettuata entro i termini e con le modalità indicate dal Regolamento della manifestazione.
Nelle iscrizioni agli sport individuali vanno indicati per ciascun atleta: cognome e nome, anno di nascita e numero della tessera C.S.I. valida per l’anno in corso; se richieste, vanno anche indicate le opportune notizie sulle precedenti prestazioni dell’atleta.
Nelle iscrizioni agli sport di squadra vanno indicati:
la denominazione esatta della Società
il recapito (postale, telefonico, fax, e-mail se previsti e disponibili)
il nominativo e i recapiti postali e telefonici del dirigente che seguirà la squadra e al quale poter trasmettere ogni comunicazione urgente
il colore delle maglie ufficiali
denominazione esatta, indirizzo completo (via, numero civico e località) e disponibilità del campo di gioco (giorno ed orario): tale disponibilità deve essere compatibile con le modalità complessive di svolgimento del torneo
esigenze e problemi in merito alla formulazione del calendario
altre notizie utili richieste dall’organizzazione
I moduli di iscrizione vanno sottoscritti dal Presidente della Società o da un altro dirigente dallo stesso autorizzato.
Art. 6
Calendari
Al termine delle iscrizioni e prima dell’inizio dell’attività il Comitato organizzatore formula il calendario della manifestazione.
Nella formulazione del calendario il Comitato terrà conto della disponibilità degli impianti a disposizione di ciascuna Società e, per quanto possibile, delle esigenze rappresentate all’atto dell’iscrizione da ciascuna Società.
Il calendario è un atto amministrativo del Comitato organizzatore, non è quindi impugnabile davanti agli organi giudicanti.
Art. 7
Spostamenti di gare
Le società possono richiedere lo spostamento di una gara in calendario almeno 20 (venti) giorni prima della stessa, facendone richiesta alla competente commissione di comitato sull’apposito modulo, che dovrà essere presentato in segreteria, allegando alla richiesta la tassa di spostamento gara definita dalla commissione calcio, inoltre dovrà avvertire la parte avversa di tale spostamento la quale dovrà dare il suo benestare per iscritto alla commissione. Senza la richiesta scritta, il versamento della tassa e il benestare della squadra avversaria, la gara in questione dovrà essere giocata come specificato da calendario.
Una volta deciso lo spostamento della gara, la commissione, fisserà in base alle disponibilità dei campi, delle date e degli orari, il nuovo incontro, che non potrà essere più rinviato.
Art. 8
Rinvii di gare per motivi di forza maggiore
Per motivi sopravvenuti oltre il termine di scadenza previsto per la richiesta di rinvio, che impediscono alla Società di giocare una gara nel giorno e all’orario previsto dal calendario, è possibile avanzare istanza di rinvio di forza maggiore.
Tale istanza va presentata, accompagnata da idonea documentazione, al Comitato C.S.I. nel modo più veloce possibile: per iscritto, per telegramma fax o e-mail; sulla stessa decide la Commissione del Comitato per la disciplina sportiva interessata.
Art. 9
Il Comunicato Ufficiale: pubblicazione, efficacia e presunzione di conoscenza
Il Comunicato Ufficiale si intende da tutti conosciuto all’atto della sua pubblicazione che avviene mediante affissione dello stesso all’albo del Comitato il mercoledì successivo alla giornata di gare dopo le ore 18.
A partire da quella data e da quell’orario, scatta la presunzione di conoscenza ed efficacia del Comunicato stesso.
Il Comunicato ufficiale sarà messo a disposizione di tutte le Società interessate, concordandone le modalità all’inizio dell’anno, mediante una delle seguenti forme:
distribuzione del Comunicato presso la sede del Comitato
invio tramite posta elettronica
pubblicato sul sito internet
La pubblicazione del Comunicato per via telematica deve avvenire con le modalità, i vincoli e i tempi descritti nel presente articolo e deve essere accompagnata dalla contestuale affissione dello stesso all’albo del Comitato.
Art. 10
Comunicazioni urgenti
Se dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale si rendesse necessario,per sopravvenuti motivi, effettuare a delle Società e/o atleti delle comunicazioni inerenti lo svolgimento dell’attività sportiva, ivi comprese le deliberazioni assunte dagli organi di giustizia sportiva nei confronti dei tesserati e delle società e in relazione allo svolgimento delle gare, il competente organo del C.S.I. provvederà a effettuare tali comunicazioni direttamente agli interessati a mezzo telegramma, fax, e-mail o comunicazione scritta consegnata a mano.
Art. 11
Principio della responsabilità oggettiva
Ogni società sportiva in linea di principio è ritenuta oggettivamente responsabile degli atti compiuti dai propri tesserati e sostenitori nello svolgimento delle attività sportiva.
Ogni società, pertanto, deve curare che i propri tesserati e i propri sostenitori, nello svolgimento delle attività sportive, si comportino in maniera corretta, osservino le regole, rispettino i principi di lealtà e le norme dell’Associazione.
Titolo Quarto
LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE
Art. 12
Svolgimento delle gare
Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, all’orario e nel campo previsti dal Calendario o dal Comunicato Ufficiale.
Art. 13
Svolgimento delle gare: obblighi delle Società
Le Società sportive hanno l’obbligo di disputare tutte le gare previste dai calendari delle manifestazioni alle quali hanno aderito.
La mancata presentazione in campo o la rinuncia alla disputa d’una o più gare comportano i provvedimenti e le sanzioni previste dalle presenti Norme.
Nel rispetto del principio di lealtà e per garantire in corretto svolgimento delle manifestazioni sportive, le Società sono obbligate a schierare in campo sempre la migliore formazione possibile.
Per migliore formazione possibile si intende la compagine che la società schiera abitualmente in campo tenuto conto, oltre che delle normali scelte tecniche, anche degli eventuali correttivi di carattere associativo ed educativo che di norma la società stessa usa fare nel corso dell’intera manifestazione.
Art. 14
La società ospitante
Si definisce come ospitante la Società prima nominata. Alla Società ospitante competono le incombenze, i diritti ed i doveri di cui agli articoli seguenti.
Qualora la gara si disputi in un impianto messo a disposizione dal Comitato organizzatore o comune nell’uso a più società, il ruolo di Società ospitante viene automaticamente attribuito a quella prima nominata nel calendario delle gare.
Art. 15
Obblighi e doveri della Società ospitante prima della gara
In occasione della disputa d’una gara la società ospitante deve:
verificare l’effettiva disponibilità del campo di gioco
verificare la regolarità degli impianti e delle attrezzature necessari per la disputa della gara
verificare l’agibilità, l’igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e per gli arbitri
prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara
accogliere la Società ospite attuando, se necessario, ogni utile intervento connesso al dovere di ospitalità
accogliere gli arbitri e mettere a loro disposizione, se possibile, un dirigente addetto agli arbitri; quest’ultimo per potere svolgere i suoi compiti ha accesso al campo di gioco in aggiunta ai dirigenti della Società iscritti nell’elenco di gara
Art. 16
Obblighi e doveri della società ospitante durante la gara
Durante lo svolgimento della gara la Società ospitante deve curare che tutto si svolga normalmente e secondo le eventuali disposizioni impartite dagli arbitri. In particolare deve far sì che dentro il campo di gioco entrino solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati ai sensi di quanto prescritto dalle presenti Norme. Nessuna responsabilità incombe alla Società ospitante in merito alla sicurezza negli spogliatoi, fatte salve misure di normale sicurezza e prevenzione che deve prendere e le relative informazioni da dare alla Società ospitata e agli arbitri.
Art. 17
Obblighi e doveri della Società ospitante dopo la gara
Al termine della gara la società ospitante deve mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della manifestazione mettendosi a disposizione della Società ospitata per qualunque problema o necessità.
In particolare la società ospitante deve accertarsi che gli arbitri possano lasciare senza problemi l’impianto sportivo dove si è disputata la gara; a tal proposito la Società ospitante ha l’obbligo di compiere quanto è nelle sue possibilità.
Art. 18
Applicabilità degli obblighi delle società ospitanti
Gli obblighi propri delle Società ospitanti di cui ai precedenti articoli si intendono tali anche per le società prime nominate nei calendari di gara e definite ospitanti ai sensi del secondo comma dell’art. 14, se in quanto applicabili.
Queste società dovranno attivarsi per mettere in pratica quanto prescritto dai precedenti articoli; per quanto attiene alla valutazione sugli adempimenti non espletati per motivi oggettivi legati al non potere interferire su una struttura della quale non si ha la disponibilità esclusiva si pronunceranno, volta per volta, i competenti organi di giustizia sportiva.
Art. 19
Obbligo del cambio delle maglie di colore confondibile
In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, l’obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata anche quando la gara è disputata in campo neutro o con la diretta responsabilità del comitato organizzatore (ad es. in occasione di spareggi o fasi finali).
Tale obbligo compete alla squadra prima nominata in calendario sempre che ambedue le squadre indossino i colori segnalati all’atto dell’iscrizione e riportata sui Comunicati Ufficiali; in caso contrario l’obbligo di cambiare le maglie ricade sulla squadra che ha mutato i colori rispetto a quelli notificati al Comitato organizzatore e portati a conoscenza delle altre Società tramite la loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
Nel caso una squadra adottasse una divisa di colore nero o comunque scura e quindi confondibile con la divisa del Direttore di gara , la stessa squadra dovrà procurare e consegnare all’ Arbitro adeguata divisa.
Per la Pallavolo queste norme vanno intese come indicazione e non come obbligo.
Art. 20
Gare in campo neutro
Per le gare disputate in campo neutro si osserveranno le seguenti disposizioni:
se la gara si disputa in campo neutro per squalifica e/o indisponibilità del campo di gioco della Società prima nominata in calendario, la stessa assume e svolge tutti i compiti e gli obblighi propri della Società ospitante, fatta salva l’osservanza di specifiche disposizioni imposte dalla Società proprietaria o concessionaria dell’impianto che non contrastino e siano coerenti con quanto prescritto dagli articoli precedenti
se la gara si disputa in campo neutro perché trattasi di spareggio o di fase finale di una manifestazione, gli oneri e gli obblighi di cui agli articoli precedenti, fatto salvo l’obbligo del cambio delle maglie che compete sempre alla squadra prima nominata in calendario, ricadono sul comitato organizzatore il quale, peraltro, può delegarli, tutti o in parte, ad altri enti iscritti al C.S.I. o a singoli tesserati, ivi comprese una o ambedue le Società partecipanti alla gara
Art. 21
Orario di inizio gare
Le gare devono avere inizio all’orario fissato per le stesse nel Calendario o pubblicate sul Comunicato Ufficiale.
Le squadre devono essere pronte a presentarsi sul campo di gioco e ad iniziare la gara all’orario previsto, dopo aver compiuto gli adempimenti e le formalità di cui ai seguenti articoli e senza tenere conto dell’eventualità che il campo sia a quell’orario ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti o per altro motivo.
Art. 22
Tempo d’attesa
Nelle manifestazioni del C.S.I. di qualsiasi disciplina sportiva e per tutte le categorie, il tempo d’attesa è fissato in 10 (dieci) minuti.
Le squadre ritardatarie, pertanto, saranno ammesse a disputare la gara se entro 10 minuti dall’orario fissato saranno nelle condizioni di dare inizio al gioco presentandosi all’arbitro con gli atleti in tenuta di gara.
Per l’attività regionale e nazionale, la durata del tempo d’attesa verrà prevista, volta per volta, dai relativi regolamenti.
In caso di mancata presentazione di una squadra alla gara designata, l’altra squadra è tenuta ad attendere i 10 (dieci) minuti del tempo di attesa e a consegnare all’arbitro la distinta dei giocatori debitamente compilata in ogni sua parte.
In caso di mancata presentazione dell’arbitro sul campo di gioco, le squadre hanno il dovere di attendere almeno un tempo di gioco, vale a dire 25 (venticinque) minuti.
Art. 23
Modalità per i reclami relativi al tempo di attesa
La decisione sull’osservanza da parte delle due squadre del tempo d’attesa spetta all’arbitro o al primo arbitro.
La squadra che ritiene di essere arrivata per tempo sul terreno di gioco, qualora l’arbitro non l’ammetta a disputare la gara può fare valere le sue ragioni solo ed esclusivamente mediante la proposizione di un reclamo.
La squadra già presente sul campo e che ritenga che la squadra avversaria sia giunta oltre lo scadere del tempo d’attesa, non può rifiutarsi di disputare la gara se l’arbitro decide in tal senso ma può presentare allo stesso, prima dell’inizio del gioco, una riserva scritta, a firma del dirigente accompagnatore o del capitano.
Qualora alla riserva, che non costituisce preannuncio di reclamo, voglia far seguire la proposizione di un reclamo, deve seguire l’iter prescritto (preannuncio e invio delle motivazioni).
Non è possibile proporre reclamo in merito all’inosservanza da parte dell’arbitro del tempo d’attesa, qualora non sia stata presentata allo stesso, prima dell’inizio della gara, la riserva scritta di cui ai commi precedenti.
Art. 24
Abbigliamento delle squadre
Le divise di gara possono recare oltre al nome della società sportiva , scritte o loghi anche promo-pubblicitari.
Sono vietate scritte , loghi o messaggi di natura politica o non coerenti con lo statuto e i regolamenti del C.S.I.
Gli atleti partecipanti alla gara dovranno calzare esclusivamente scarpe in tela con o senza tacchetti (da calcetto).
Art. 25
Presentazione dell’elenco dei partecipanti alla gara
Almeno 15’ prima dell’orario fissato per l’inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l’allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano, deve presentare all’arbitro l’elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritta.
L’elenco va compilato in tre copie, riportando i seguenti dati:
denominazione della squadra
denominazione della squadra avversaria, data di svolgimento della gara, orario previsto per il suo inizio e impianto sul quale si disputa
numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera C.S.I., tipo e numero di riconoscimento di tutti gli atleti, nel numero massimo previsto per ogni disciplina
ruolo ricoperto (allenatore, vice-allenatore, dirigente accompagnatore, ecc…), cognome e nome, numero di tessera C.S.I., tipo e numero del documento di riconoscimento di tutti i dirigenti, nel numero massimo di tre (il medico, se presente, è ammesso in campo oltre ai tre indicati)
cognome e nome, numero di tessera C.S.I., tipo e numero del documento di riconoscimento dei collaboratori degli arbitri messi a disposizione dalla squadra (assistente per il calcio, segnapunti e cronometrista per la pallacanestro, segnapunti per la pallavolo)
Il giocatore che svolge il compito di capitano deve essere indicato con CAP di fianco al nominativo e quello che svolge il compito di vice-capitano con V.CAP. (quest’ultimo per gli sports che lo prevedono).
Per il calcio a 11, l’elenco dei giocatori può contenere un massimo di 18 nominativi. I giocatori che iniziano la gara quali titolari vanno indicati nei primi undici spazi dell’elenco, quelli che fungono da riserve nei rimanenti sette e ciò a prescindere dal numero della maglia indossata. Il portiere titolare deve indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni e, a prescindere dal numero di maglia, va sempre riportato al primo posto dell’elenco.
Per il calcio a 7, l’elenco dei giocatori può contenere un massimo di 12 nominativi. I giocatori che iniziano la gara quali titolari vanno indicati nei primi sette spazi dell’elenco, quelli che fungono da riserve nei rimanenti cinque e ciò a prescindere dal numero della maglia indossata. Il portiere titolare deve indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni e, a prescindere dal numero di maglia, va sempre riportato al primo posto dell’elenco.
Per il calcio a 5, l’elenco dei giocatori può contenere un massimo di 12 nominativi. I giocatori che svolgeranno il ruolo di portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni e possono essere riportati in qualsiasi posizione dell’elenco.
Per la pallacanestro, l’elenco dei giocatori può contenere un massimo di 12 nominativi. Nell’elenco il vicecapitano non va indicato.
Per la pallavolo, l’elenco può contenere un massimo di 12 giocatori. Nell’elenco il capitano della squadra va indicato cerchiando il corrispondente numero di maglia, il libero apponendo una L in stampatello a fianco del numero di maglia; il vicecapitano non va indicato. Le squadre che utilizzano il libero devono inoltre compilare l’apposito modello e consegnarlo unitamente agli elenchi.
Art. 26
Tessere C. S. I.
Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al C.S.I.; il numero di tessera va riportato nell’elenco e la tessera va presentata all’arbitro per il relativo controllo.
Devono essere anche accluse all’elenco e presentate all’arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici ammessi al campo di gara; in particolare per quanto attiene agli allenatori perché gli stessi possano svolgere nel corso della gara le funzioni loro attribuite dai regolamenti tecnici di gioco, la relativa qualifica deve essere riportata nella tessera C.S.I.
Qualora il Comitato non avesse ancora provveduto a stampare e consegnare alla Società tutte o alcune tessere dei giocatori e dei dirigenti partecipanti alla gara, vanno esibiti i modelli 2/R o 2/T vidimati dal Comitato. In sostituzione delle tessere o dei modelli 2/R e 2/T è consentito certificare il tesseramento al C.S.I. con la presentazione all’arbitro dell’elenco dei tesserati rilasciato dal Comitato e stampato dal sistema TACSI , purché lo stesso riporti per ciascun tesserato il numero di tessera C.S.I. attribuito per l’anno in corso, i dati anagrafici completi, gli sport praticati e/o le qualifiche possedute.
È possibile tesserare un numero illimitato di atleti.
Art. 27
Documenti di riconoscimento
Oltre che il loro tesseramento al CSI, i partecipanti alla gara – atleti, dirigenti, tecnici – devono comprovare all’arbitro anche la loro identità.
Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:
1. attraverso uno dei seguenti documenti:
carta di identità
passaporto
patente di guida con foto
porto d’armi
tessera di riconoscimento militare o di servizio civile
tessera di riconoscimento d’una pubblica amministrazione
libretto o tessera universitaria
foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio
documento o tessera dell’azienda della quale si è dipendenti riportante i dati anagrafici
In questi casi l’indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell’apposita sezione degli elenchi
2. attraverso la tessera CSI con foto. Tale modalità di riconoscimento è consentita sempre a tutti i livelli dell’attività, (salvo diversa esplicita prescrizione del regolamento della singola manifestazione) per gli atleti che non abbiano compiuto 15 anni. I Comitati, per l’attività locale e solo per essa, possono estendere tale facoltà anche ad altre categorie di atleti, fatti salvi gli opportuni controlli che possono richiedere in sede di emissione delle tessere
3. mediante conoscenza personale dell’atleta da parte dell’arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l’arbitro o l’ufficiale di gara che riconosce l’atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell’elenco accanto al nome dell’interessato nello spazio riservato all’indicazione del documento di riconoscimento; tale modalità di riconoscimento vale soltanto per l’attività a livello locale
Nelle fasi regionali e nazionali, in sede di accreditamento e previa verifica della posizione di tesseramento e della situazione anagrafica, può essere rilasciata ad ogni partecipante una speciale tessera di accredito che certifica a tutti gli effetti il tesseramento CSI e l’identità personale.
Art. 28
Verifica degli elenchi e dei documenti
Gli arbitri, ricevuti gli elenchi e i documenti, provvederanno a verificarne l’esatta e completa compilazione, la corrispondenza tra i nomi riportati negli elenchi, i documenti esibiti, nonché l’esatta indicazione e il numero di ciascuno di essi.
In caso di non corretta o incompleta compilazione degli elenchi inviteranno il dirigente interessato a regolarizzare e completare gli stessi.
In caso di mancanza di tessere CSI o di documenti di riconoscimento inviteranno il dirigente interessato a produrli subito e a regolarizzare la posizione dei suoi interessati con le modalità di cui agli articoli precedenti.
Gli arbitri riconsegneranno le tessere CSI e i documenti al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in mancanza al capitano, al termine dell’incontro.
Art. 29
Riconoscimento dei partecipanti alla gara
Completato il controllo degli elenchi e dei documenti, si procederà al riconoscimento di tutte le persone in essi riportate. Gli arbitri partecipano al riconoscimento in divisa, gli atleti con la tenuta di gioco completa.
Il riconoscimento è effettuato dall’arbitro o, in presenza di più arbitri, dal primo arbitro, che avrà accanto a sé i capitani delle due squadre; costoro possono prendere visione e verificare gli elenchi e i documenti dell’altra squadra.
Il riconoscimento avverrà:
per il calcio a 11, il calcio a 7 ed il calcio a 5 nello spogliatoio di ogni squadra
per la pallacanestro e la pallavolo sul campo nei pressi del tavolo
Qualora vi siano particolari ragioni di opportunità, l’arbitro può disporre che il riconoscimento venga effettuato in un luogo diverso, purché idoneo.
L’arbitro chiamerà per prima la squadra ospite e poi la squadra ospitante: scorrendo l’ordine riportato nell’elenco, l’arbitro chiamerà prima gli atleti e poi i dirigenti. Ciascuno sarà chiamato col cognome, deve rispondere col proprio nome, il numero di maglia e l’anno di nascita; l’arbitro, tramite il documento di riconoscimento, ne verifica l’identità e controlla che il numero di maglia corrisponda a quello riportato nell’elenco.
Concluso il riconoscimento di ambedue le squadre, l’arbitro intratterrà gli atleti e i dirigenti per fornire brevi istruzioni o alcune raccomandazioni in merito al comportamento da tenere nel corso dell’incontro e alle modalità di comunicare con gli ufficiali di gara; potrà, se richiesto, fornire i necessari chiarimenti a quesiti o dubbi posti dai partecipanti alla gara.
Concluso così il riconoscimento, l’arbitro controfirma gli elenchi nello spazio appositamente previsto e consegna una copia di ciascuno di essi al dirigente accompagnatore, o, in mancanza, al capitano dell’altra squadra.
Art. 30
Atleti e Dirigenti assenti al riconoscimento
Qualora un atleta o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l’arbitro non lo depennerà dall’elenco ma provvederà ad identificare gli stessi, al momento del loro effettivo arrivo.
Art. 31
Integrazione o cambiamento degli elenchi
Prima dell’inizio della gara, le squadre possono chiedere all’arbitro di modificare o integrare gli elenchi già consegnati anche se è già stato effettuato il riconoscimento.
In tal caso l’arbitro provvederà ad identificare gli atleti da inserire nell’elenco alla presenza del capitano dell’altra squadra e ad apportare le relative correzioni sugli elenchi sia nella copia che è rimasta in suo possesso sia in quella già consegnata alla squadra avversaria.
Non è consentito modificare o integrare gli elenchi dopo che siano iniziati i preliminari previsti dai regolamenti tecnici (ad esempio le operazioni di riscaldamento nella pallacanestro e nella pallavolo) , anche se non si è dato ancora l’effettivo inizio al gioco.
Art. 32
Controllo dei documenti da parte delle Società
Ogni Società sportiva, oltre che assistere al riconoscimento dei giocatori e dei dirigenti dell’altra squadra, può chiedere all’arbitro di esaminare direttamente, tramite un proprio dirigente, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento della squadra avversaria.
Può anche, in questa occasione, avanzare rilievi, dubbi o perplessità sulla documentazione prodotta dall’altra squadra; sugli stessi decide immediatamente l’arbitro o, in presenza di più arbitri, il primo arbitro sentiti gli altri ufficiali di gara.
Le Società che non ritengono risolti da tali decisioni i motivi di dubbio avanzati possono preannunciare reclamo agli Organi giudicanti e chiedere, se lo ritengono opportuno, che l’arbitro trattenga la documentazione prodotta perché possa essere esaminata in sede di reclamo.
In tal caso l’arbitro si regolerà nel modo seguente:
tratterrà le tessere CSI, o i relativi moduli sostitutivi, e le allegherà al referto rilasciando una ricevuta alla Società interessata
per quanto attiene ai documenti di riconoscimento prenderà opportuna nota dei loro estremi e degli altri elementi utili quali la data del rilascio, il nominativo del funzionario che l’ha rilasciato. Inviterà, quindi, la Società a produrre gli stessi, o copia degli stessi, nel primo giorno feriale utile successivo al Comitato CSI di competenza. La mancata produzione di tali documenti comporta per la Società l’assunzione dei provvedimenti relativi alla rinuncia a gara, oltre ad eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei suoi responsabili.
Art. 33
Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara
Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti sulla possibilità che uno o più giocatori possano presentarsi a gara iniziata ad essere ammessi al gioco, perché possa iniziare a giocare ogni squadra deve essere composta dal seguente numero minimo di giocatori:
calcio a 11: 7 giocatori
calcio a 7: 4 giocatori
calcio a 5: 3 giocatori
pallacanestro: 5 giocatori
pallavolo: 6 giocatori (fatte salve le limitazioni specifiche per la pallavolo mista)
Qualora una squadra non possa schierare all’inizio della gara il suddetto numero minimo di atleti previsto per ciascuna disciplina sportiva, trascorso il tempo d’ attesa, l’arbitro non darà inizio alla gara, lascerà libere le squadre e riferirà quanto avvenuto sul rapporto di gara per le conseguenti decisioni che saranno assunte dagli Organi giudicanti.
Art. 34
Prelievi coattivi
Il comitato organizzatore può disporre che una o ambedue le Società partecipanti ad una gara regolarizzino la loro posizione debitoria mediante un prelievo coattivo.
Le Società debitrici in questi casi devono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti del Comitato organizzatore mediante il versamento della somma dovuta, o di parte di essa, da effettuarsi prima dell’inizio della gara all’arbitro designato, o al primo arbitro in caso di presenza di più arbitri.
L’arbitro, che riceve con la designazione l’incarico di effettuare un prelievo coattivo, non può in alcun modo dare inizio alla gara senza avere ricevuto la somma oggetto del prelievo né può egli decidere sull’ammissibilità del prelievo essendo questo compito esclusivo del comitato organizzatore ed essendo demandata, su reclamo di parte, agli Organi giudicanti ogni deliberazione in merito al prelievo e alle procedure per lo stesso seguite.
Art. 35
Tassa gara
Qualora il regolamento della manifestazione preveda il versamento d’una tassa gara, il comitato organizzatore può disporre che l’importo della stessa vada consegnato all’arbitro unitamente agli elenchi e ai relativi documenti .
L’arbitro non può dare inizio alla gara se ambedue le squadre non hanno proceduto a versare tale tassa .
Se, malgrado il suo richiamo all’osservanza della norma, una o tutte e due le Società non adempiono a quanto previsto, non darà inizio alla gara e annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara per i successivi provvedimenti da parte degli Organi giudicanti.
Art. 36
Provvedimenti disciplinari per il mancato pagamento prima della gara
Il rifiuto di versare la somma di un prelievo coattivo o l’importo d’una tassa gara, se regolarmente notificati e portati a conoscenza delle Società interessate, è considerato come una rinuncia e verrà pertanto sanzionato coi provvedimenti previsti per le rinunce.
Nei confronti d’una squadra che non ottempera al pagamento d’un prelievo o d’una tassa gara e riesce, ingannando l’arbitro o carpendo la sua buona fede, a giocare lo stesso, sarà disposta la perdita della gara giocata unitamente agli altri provvedimenti disciplinari che l’Organo giudicante riterrà di assumere.
Art. 37
Provvedimenti disciplinari prima dell’inizio della gara
Qualora lo ritenga necessario l’arbitro, o il primo arbitro in caso di presenza di più arbitri, può assumere, anche su segnalazione dei suoi collaboratori ufficiali, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio.
In particolare in questa occasione possono essere comminate, in base alla gravità del fatto, l’ammonizione o l’esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all’espulsione.
Se questo tipo di espulsione avviene in una gara di calcio a 11 e il giocatore espulso è inserito nell’elenco tra i primi 11 che devono scendere in campo, lo stesso deve essere sostituito da uno dei giocatori di riserva; questa sostituzione, però, non va conteggiata nel numero previsto dal regolamento del torneo.
In ogni caso non è comunque possibile reintegrare nell’elenco un giocatore espulso prima dell’inizio della gara.
Per la pallavolo, se l’espulsione o la squalifica avviene dopo che la formazione iniziale della squadra è stata già consegnata all’arbitro, questa non può essere in alcun modo variata e l’atleta allontanato deve essere (se possibile) sostituito nei modo regolamentari; questa sostituzione va effettuata sullo 0-0 del primo set e va conteggiata nel numero previsto di 6 sostituzioni a set.
Adempimenti e doveri delle società prima dell’inizio della gara
Art. 38
Calcio a 11 e calcio a 7: collaboratori degli arbitri messi a disposizione dalle Società
Nelle gare di calcio a 11 e di calcio a 7 , ciascuna delle sue Società deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere il compito di assistente dell’arbitro di parte riportandolo nell’elenco nello spazio previsto; ai fini disciplinari la partecipazione ad una gara quale collaboratore dell’arbitro di parte è equiparata a quella di calciatore.
Qualora una delle Società non indicasse nell’elenco il proprio tesserato per lo svolgimento di tale compito, l’arbitro inviterà il capitano della squadra ad affidare il compito di assistente dell’arbitro di parte ad un dirigente o ad uno dei giocatori di riserva, che non potrà più entrare in campo; in difetto o in caso di rifiuto, non darà inizio alla gara e riporterà quanto accaduto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da parte degli Organi giudicanti.
Qualora venissero designati dall’Organo competente assistenti dell’arbitro ufficiali, i due tesserati designati dalle rispettive Società si asterranno dallo svolgere tali funzioni ma sosteranno nel campo di gioco a disposizione dell’arbitro che potrà, in qualsiasi momento della gara, e nei casi previsti dal Regolamento tecnico di gioco, chiedere loro di prendere il posto degli assistenti ufficiali.
Art. 39
Pallavolo: segnapunti messo a disposizione dalla società
Nelle gare di pallavolo la Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve mettere a disposizione almeno un proprio tesserato per svolgere la funzione di segna punti.
Chi viene indicato dalla propria Società per svolgere il compito di segnapunti, deve avere possibilmente frequentato l’ apposito corso CSI e comunque deve essere in grado di svolgere agevolmente tale ruolo.
Qualora la Società ospitante, o prima nel referto, non mettesse a disposizione un proprio tesserato per tale mansione, il primo arbitro provvederà a garantire lo svolgimento della gara invitando la Società ospitata a provvedere in proposito o assegnando le funzioni di segnapunti ad un altro tesserato presente sul campo capace di svolgerle.
Qualora ambedue le Società non mettano a disposizione dei tesserati per svolgere il ruolo di ufficiale di campo né sia possibile reperire persone estranee sul campo a cui affidare l’ incarico, saranno giocatori e/o dirigenti della squadra ospitante a svolgere tali funzioni; ovviamente costoro non parteciperanno al gioco o non svolgeranno le funzioni proprie del loro ruolo.
Il primo arbitro si comporterà analogamente e assumerà i medesimi provvedimenti qualora nel corso della gara il tesserato messo a disposizione della Società ospitante, o prima nominata nel calendario risultasse incapace di svolgere nella maniera dovuta il compito di segnapunti.
In ambedue i casi il primo arbitro riporterà quanto avvenuto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da assumersi da parte dell’ Organo giudicante.
Qualora venisse designato dall’ Organo competente un segnapunti ufficiale quello messo a disposizione dalla Società ospitante, o prima nominata nel calendario, si asterrà dallo svolgere tale funzione ma sosterà nel campo di gioco a disposizione dell’ arbitro che potrà, in qualsiasi momento della gara, chiedergli di assolvere il ruolo per il quale era stato indicato.
Art. 40
Palloni per la gara
In tutte le gare di calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5, pallacanestro e pallavolo, le Società devono mettere a disposizione dell’arbitro almeno 2 palloni regolari e utilizzabili.
L’arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l’arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.
In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie ai sensi di quanto previsto dall’art. 51.
Art. 41
Responsabilità dell’ordine pubblico
Durante lo svolgimento delle gare, la responsabilità dell’ordine pubblico spetta alla società ospitante, o prima nominata in calendario, con le precisazioni e le limitazioni di cui ai precedenti articoli riguardanti le società di ospitanti.
Tuttavia la squadra ospitata potrà essere ritenuta responsabile per il comportamento dei propri sostenitori e, in caso di intemperanze degli stessi, dovrà attivamente adoperarsi affinché cessino le irregolarità, senza delegare tale compito alla squadra ospitante responsabile dell’ordine pubblico.
Spetta comunque, in ogni caso, alla Società prima nominata in calendario, la cura e la responsabilità dell’ammissione nel recinto di gioco solo ed esclusivamente degli atleti e dei dirigenti autorizzati e la vigilanza che questa norma venga rispettata per l’intera durata della gara.
Art. 42
Persone ammesse nel campo di gioco
Durante lo svolgimento della gara nel campo di gioco sono ammesse, solo ed esclusivamente, le seguenti persone:
per ciascuna delle due società le sole persone indicate nell’elenco giocatori consegnato all’arbitro
i commissari di campo e gli osservatori arbitrali dietro esibizione alla società prima nominata nel calendario della tessera C.S.I. e della designazione ricevuta
i componenti il consiglio, e la presidenza del comitato e la commissione tecnica della disciplina interessata, dietro esibizione della tessera C.S.I. riportante la loro qualifica
Hanno inoltre libero accesso al campo il dirigente addetto all’arbitro della squadra ospitante, gli addetti all’impianto per svolgere le mansioni loro proprie e i rappresentanti della forza pubblica se presenti per servizio.
Art. 43
Persone fuori campo durante le gare
Durante lo svolgimento della gara le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai loro posti assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta da gioco della squadra per evitare di confondersi con i compagni che sono sul campo.
In particolare è necessario osservare le seguenti norme:
calcio a 11 e a 7: i dirigenti, i tecnici e i giocatori di riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata o sostare accanto alla stessa se i posti a sedere non bastano; in mancanza delle panchine ciascuno dei due gruppi starà all’altezza di una delle due linee mediane del campo di gioco. In caso di sostituzione , possono alzarsi e sostare ai bordi del campo solo se in attesa che l’arbitro dia il permesso ad effettuare la sostituzione stessa
calcio a 5: i dirigenti, i tecnici e i giocatori di riserva devono stare nella panchina o nel posto loro assegnato. Dovendo entrare in campo, si avvicineranno ai bordi del terreno di gioco per effettuare la sostituzione volante
Pallavolo: i dirigenti e i giocatori di riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata e possono incitare senza disturbare il normale svolgimento della gara; l’allenatore in possesso della tessera C.S.I. e come tale iscritto nell’elenco, ha la facoltà di sedere nel posto più vicino al segnapunti o di stare (solo lui) in piedi secondo quanto prescritto da Regolamento Tecnico. I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l’impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato, se devono entrare in campo devono stare pronti nella “zona di sostituzione” secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.
Art. 44
Divieto di abbandono del campo di gara
Nessuno dei partecipanti alla gara - dirigenti, tecnici, giocatori titolari e riserve - può abbandonare il terreno di gioco nel corso della partita senza il permesso dell’arbitro o del primo arbitro.
Coloro che abbandonano il campo senza avere chiesto ed ottenuto tale permesso saranno considerati automaticamente espulsi o squalificati.
Art. 45
Sostituzione dei giocatori
Le sostituzioni dovranno avvenire come previsto nei Regolamenti Tecnici di gioco di ogni disciplina.
Nel calcio a 11 ogni squadra può sostituire durante l’intera durata della gara, ivi compresi gli eventuali tempi supplementari, 5 giocatori senza distinzione di ruolo, scegliendoli tra i 7 giocatori di riserva iscritti come tali all’elenco consegnato all’arbitro prima della gara.
Nel calcio a 7 ogni squadra può sostituire durante l’intera durata della gara, ivi compresi gli eventuali tempi supplementari, 5 giocatori senza distinzione di ruolo iscritti come tali nell’elenco consegnato all’arbitro prima della gara. Nel calcio a 11 e nel calcio a 7, i giocatori espulsi non possono in alcun modo essere sostituiti.
Il giocatore colpito dalla sanzione dell’espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa.
Per la pallavolo i giocatori espulsi o squalificati dovranno essere sostituiti solo nei modi di regolamento e mai “eccezionali” così come è prescritto dal Regolamento Tecnico.
Sospensione delle gare
Art. 46
Impraticabilità del campo di gioco sopravvenuta nel corso della gara
Se durante la disputa di una gara il terreno di gioco diventa impraticabile, l’arbitro, constatato ciò unitamente ai due capitani delle squadre, sospende il gioco e invita le squadre a rimanere a disposizione per un periodo di 30 minuti al termine del quale ricontrolla, con le modalità previste dal Regolamento Tecnico, assieme ai capitani il terreno di gioco.
Se lo stesso risulta praticabile la gara riprende dal momento e col punteggio con cui è stata sospesa, in caso contrario l’arbitro dichiarerà sospesa la gara e lascerà libere le squadre.
Se è possibile reperire un altro campo regolamentare, l’arbitro potrà far disputare la gara sullo stesso e le squadre non potranno opporsi.
Permanendo l’impraticabilità e non essendoci altri campi regolamentari e disponibili nei pressi, l’arbitro rinvierà le gare e lascerà libere le squadre.
Qualora giunti sull’impianto si ritenesse difficile, se non impossibile, che il terreno di gioco possa risultare praticabile subito o entro 30 minuti massimi d’attesa previsti, l’arbitro potrà esentare le squadre dall’indossare la tenuta di gara ma effettuerà lo stesso il riconoscimento dei giocatori che potranno così presentarsi anche senza la tenuta di gioco.
Art. 47
Irregolarità delle attrezzature di gioco sopravvenute nel corso della gara
Se durante la disputa di una gara le attrezzature di gioco, per motivi sopravvenuti, risultassero non più regolari, l’arbitro sospende la gara e invita la squadra ospitante, o prima nominata nel calendario se ciò le compete, a provvedere per rimettere in funzione le attrezzature medesime.
Se entro i 30 minuti la situazione vieni risolta, la gara riprende dal momento e col punteggio con cui è stata sospesa; in caso contrario, scaduti i 30 minuti, l’arbitro dichiarerà la gara sospesa e lascerà libere le squadre.
In questi casi ogni decisione in merito alla gara sospesa e alle relative responsabilità è di competenza dell’Organo Giudicante.
Art. 48
Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco
Se durante la disputa d’una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:
se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni, a norma di quanto previsto dall’ articolo 40, e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta
se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto, contravvenendo a quanto disposto dall’ articolo 40 e i palloni messi a disposizione dall’ altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo
Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l’ unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l’ arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell’ Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.
Art. 49
Sospensione delle gare per fatti gravi
Qualora per motivi gravi o imprevedibili o per quanto stia avvenendo sia in campo che fuori dal campo, il contesto e il clima venutisi a creare non consentano più il corretto e imparziale proseguimento della gara, l’ arbitro, sentiti i suoi collaboratori, se presenti, può sospendere la gara.
La decisione di sospendere la gara va assunta se vi sono reali e concreti pericoli di incolumità per gli ufficiali di gara, i giocatori, i dirigenti e il pubblico e se vengono a mancare le condizioni per continuare a dirigere la gara garantendo la corretta e imparziale applicazione del regolamento.
L’arbitro, pertanto, prima di sospendere la gara deve porre in essere tutti gli accorgimenti che riportino in campo il clima normale per una gara e deve assumere tutte le necessarie decisioni che rasserenino gli animi e allontanino dal campo di gioco i responsabili dei problemi sopravvenuti.
Sulla sussistenza dei motivi che hanno indotto l’ arbitro a sospendere la gara e sulla responsabilità di essi si pronuncia l’ Organo giudicante che delibererà di conseguenza sull’ esito della gara.
Art. 50
Gare sospese e proseguite pro – forma
Se l’arbitro ritenga che una gara debba essere sospesa perché, secondo quanto previsto dall’articolo precedente, siano venuti a mancare i requisiti necessari per il suo regolare svolgimento e per l’imparzialità dell’arbitraggio e tuttavia ritenga che la sospensione stessa possa causare problemi maggiori e più gravi, può ritenere la gara sospesa in quel momento e proseguirla pro – forma per motivi di forza maggiore.
In questi casi l’arbitro deve consultarsi coi collaboratori ufficiali, se presenti, e decidere insieme a loro sia sulla sussistenza degli elementi per sospendere la gara e sia sull’ opportunità di proseguirla pro – forma.
Deve anche, se possibile e se lo ritiene prudente ed opportuno, avvertire della sua decisione il capitano della squadra non responsabile di quanto sta accadendo in campo.
Dal momento della sospensione e della decisione di proseguire la gara pro – forma sono nulle a tutti gli effetti le risultanze tecniche della gara; sono invece sempre validi i provvedimenti disciplinari assunti dall’ arbitro a carico dei giocatori, dei dirigenti, dei tecnici e dei sostenitori di ambedue le Società, con esclusione di quelli che l’ arbitro dichiarerà esplicitamente nel rapporto di gara di avere assunto solo ed esclusivamente per riportare la calma nel campo.
La valutazione della sussistenza delle motivazioni per il proseguimento pro – forma della gara, nonché ogni opportuna valutazione sui provvedimenti disciplinari, spetta all’ Organo giudicante che assumerà in merito le proprie decisioni.
Rinunce e ritiri da una manifestazione
Art. 51
Rinuncia alla disputa d’ una gara
Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d’ una gara, regolarmente programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti:
a) perdita della gara col seguente punteggio:
0 – 3 nel calcio a 11
0 – 3 nel calcio a 7
0 – 3 nel calcio a 5
0 – 20 nella pallacanestro
0 – 3 (0 – 25, 0 – 25, 0 – 25) oppure 0 – 2 (0 – 25, 0 – 25) nella pallavolo a seconda che la gara debba essere giocata al meglio dei 3 o dei 2 set
b) penalizzazione di 1 punto in classifica
c) ammenda da graduarsi in base al numero delle rinunce effettuate secondo l’ entità stabilita dal regolamento della manifestazione
Art. 52
Esclusione dalla competizione e dalla classifica finale per somma di rinunce
Una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce, verrà esclusa dal proseguimento della stessa e della classifica finale.
Nei confronti della stessa, inoltre, verrà disposto l’ incameramento dell’ intera cauzione e il saldo di quanto ancora eventualmente dovuto.
I Regolamenti delle singole manifestazioni possono prevedere anche altri criteri per l’ esclusione dal proseguimento del torneo delle squadre che non prendono parte a particolari iniziative che lo stesso prevede.
Art. 53
Rinunce preventive
Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata.
In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo. Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente articolo 51 con esclusione delle sanzioni accessorie. Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.
Art. 54
Mancata presentazione in campo
Qualora una squadra, per cause improvvise e documentate, non si presenti in campo, può invocare, a giustificazione della sua assenza, i motivi di forza maggiore, sulla cui ammissibilità si pronunciano gli Organi di giustizia sportiva (GU) che possono assumere una delle seguenti decisioni:
accogliere le motivazioni addotte dalla Società e disporre la ripetizione della gara provvedendo, nel contempo, a porre a carico della Società assente per motivi di forza maggiore le spese di organizzazione e quelle sostenute dalla Società avversaria
accogliere parzialmente le motivazioni addotte dalla Società e considerare l’assenza come se fosse una rinuncia preannunciata: nei confronti della squadra assente sarà pertanto disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente articolo 51 con esclusione delle sanzioni accessorie e, ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia non va calcolata al 50%
non ritiene valide le motivazioni addotte dalla Società e considerare l’assenza della stessa una vera e propria rinuncia con la conseguente assunzione di tutti i provvedimenti previsti dall’articolo 51
Avverso la decisione del GU è ammessa istanza del riesame secondo quanto previsto dal Regolamento di giustizia sportiva.
Art. 55
Numero insufficiente degli atleti d’una squadra all’inizio di una gara
Qualora una squadra non possa iniziare la disputa d’una gara non potendo schierare in campo il numero minimo di atleti previsto, per ciascuna disciplina sportiva, dall’articolo 33, nei sui confronti sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente articolo 51 con esclusione delle sanzioni accessorie.
Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia non va calcolata.
Art. 56
Ritiro dal campo nel corso di una gara
Il ritiro dal campo nel corso d’una gara verrà considerato come una rinuncia e comporta pertanto la gara persa e tutti i provvedimenti accessori previsti dall’articolo 51.
Inoltre, nei confronti del capitano e del dirigente accompagnatore verranno assunti i conseguenti provvedimenti disciplinari.
Art. 57
Ritiro d’una squadra da una manifestazione
Provvedimenti amministrativi
In caso di ritiro o esclusione di una squadra da una manifestazione, fermi restando i provvedimenti di natura tecnica, le questioni di natura amministrativa saranno così regolate:
a) se la squadra si ritira prima dell’inizio della manifestazione, la stessa perderà solamente la quota di iscrizione versata
b) se la squadra si ritira dopo l’inizio della manifestazione, la stessa perderà tutte le quote versate (iscrizione, cauzione, eventuali acconti tasse gara)
c) se il ritiro avviene quando una squadra debba ancora disputare fino a tre gare, vigono le norme previste dal precedente articolo 52
Il comitato organizzatore può disporre una riduzione delle sanzioni economiche suddette in considerazione delle motivazioni addotte dalla società per la rinuncia.
Art. 58
Ritiro d’una squadra da una manifestazione
Provvedimenti tecnici
In caso di ritiro o di esclusione di una squadra da una manifestazione, verranno adottati i seguenti provvedimenti di natura tecnica:
se il ritiro o l’esclusione avvengono durante il girone di andata, tutte le gare disputate dalla stessa verranno annullate e la squadra verrà esclusa dalla classifica finale della manifestazione; sono fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti in ordine alle gare annullate anche nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi tesserati
se il ritiro o l’esclusione avvengono dopo l’inizio del girone di ritorno, vengono considerate valide tutte le gare disputate fino a quel momento dalla squadra rinunciataria o esclusa; le rimanenti gare previste dal calendario saranno date vinte alla squadra avversaria con la modalità di cui al precedente articolo 51; la squadra rinunciataria o esclusa non verrà inserita nella classifica finale della manifestazione.
Sottoscrizioni delle impugnazioni
Art. 59
Tutte le impugnazioni proposte davanti agli organi di giustizia del C.S.I. – istanze di revisione, appelli, reclami, ricorsi – possono essere presentate:
dalle Società sportive per quanto riguarda le gare o le sanzioni inflitte alle squadre
per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai soci, indifferentemente dai tesserati interessati o dalle società di appartenenza
Art. 60
La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante della stessa, e in particolare dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Tuttavia ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere gli atti stessi. Copia della delega va sempre acclusa all’atto che viene sottoscritto dal dirigente delegato.
Chiunque sottoscriva un atto, a titolo personale o per conto della propria Società sportiva, deve indicare accanto al proprio nome il numero della tessera C.S.I. valida per l’anno sportivo in corso.
Reclami
Art. 61
I reclami vanno presentati all’organo di prima istanza (GU) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.
Art. 62
La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preannunciare lo stesso mediante riserva scritta da presentare all’arbitro al termine della disputa della gara cui il reclamo stesso si riferisce e al comitato C.S.I. entro le ore 24 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo. La riserva scritta da presentarsi all’arbitro va sottoscritta dal dirigente accompagnatore o, in difetto, dal capitano della squadra; il preannuncio presentato in Comitato dal legale rappresentante della Società.
Art. 63
Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all’organo di giustizia sportiva competente (GU) entro il 4° (quarto) giorno dalla disputa della gara; se il quarto giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile. Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente articolo 60 e, qualora riguardi una gara, deve essere inviato alla Società cointeressata. Al reclamo vanno acclusi la tassa reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l’invio del reclamo alla controparte.
Istanza di revisione
Art. 64
In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dall’organo di prima istanza (GU) è ammessa la proposizione di un’istanza di revisione da presentarsi alla Commissione Giudicante del Comitato o alla Commissione Giudicante Regionale. L’istanza di revisione non è ammessa per le sanzioni dell’ammonizione, delle squalifiche sospese condizionalmente e per quelle la cui durata effettiva sia di una sola giornata o inferiore a 7 giorni.
Art. 65
L’istanza di revisione va presentata entro 3 (tre) giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione di cui si chiede la revisione. Qualora si riferisca al risultato di una gara, copia della stessa va inviata alla controparte e tale invio va dimostrato alla C.G.C.. L’istanza di revisione riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una Società, va presentata dalla Società stessa e sottoscritta da legale rappresentante con le modalità di cui all’articolo 60. All’istanza di revisione vanno acclusi la tassa reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l’invio dell’istanza alla controparte.
Art. 66
Per l’invio delle istanze agli organi competenti si può utilizzare una delle seguenti modalità:
consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o delle Società destinatarie
raccomandata
Tasse reclamo
Art. 67
Prevalenza in caso di contrasto e contraddizione tra varie fonti normative
Nello svolgimento dell’attività sportiva del CSI in caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra varie fonti normative relativamente allo stesso argomento, prevalgono nell’ordine:
1. lo Statuto del CSI
2. le Norme per l’attività sportiva del CSI
3. le Norme annualmente emanate dal Coordinamento tecnico nazionale e dalle Commissioni nazionali per le attività sportive del CSI
4. i Regolamenti tecnici nell’edizione propria del CSI
5. i Regolamenti delle singolo manifestazioni approvati dal competente organo del CSI ai sensi di quanto previsto dal Titolo II
6. i deliberati del CONI
7. i Regolamenti e le varie norme emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali
Art. 68
Manleva di responsabilità
Il Centro Sportivo Italiano declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e dopo la gara salvo per quanto riguarda la parte assicurativa prevista per gli atleti (copertura per invalidità permanente o morte), purché in regola con la normativa sanitaria prevista per legge (vedi articolo 1 R.T.)
Genova, 1 Ottobre 2004
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